Opposizione a precetto: inammissibile se proposta per vizi anteriori alla formazione del titolo esecutivo.
In un giudizio di opposizione a precetto parte opponente eccepiva vizi anteriori alla formazione del titolo esecutivo. In particolare eccepiva l’estinzione del credito per fatti estintivi antecedenti alla formazione del titolo esecutivo.
Si costituiva in giudizio la società opposta assistita dai professionisti dello Studio Helega ed eccepiva l’inammissibilità dell’opposizione in ragione del fatto che detti fatti estintivi, proprio perché antecedenti alla formazione del titolo esecutivo, si sarebbero dovuti rilevare unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione.
Infatti, nel giudizio di opposizione a precetto possono essere dedotti a sostegno della contestazione del diritto di agire esecutivamente solo quei motivi riconducibili a doglianze attinenti al difetto originario del titolo esecutivo in termini di inesistenza: al di fuori di questi casi non sussiste il poter di cognizione del giudice dell’opposizione se non in relazione a fatti estintivi o modificativi successivi alla formazione del titolo (Trib. Roma 3240/2015).
Il Tribunale di Catania, in totale accoglimento dei predetti motivi, ha rigettato l’opposizione dichiarandola inammissibile.
Nella medesima pronuncia, il giudice Etneo ha accolto la richiesta formulata dai professionisti dello Studio Helega di condannare per lite temeraria in via equitativa ex art. 96, comma 3 c.p.c. esprimendosi in questi termini: “L’opposizione denota infatti carattere marcatamente temerario e dilatorio laddove il (omissis), con l’unico motivo ivi formulato, ha fatto valere contestazioni che, in ragione di principi di diritto largamente sedimentati e sino ad oggi ripetutamente applicati dalle corti di merito, non possono essere in questa sede esaminate nel merito, in quanto manifestamente inammissibili per le ragioni illustrate nel precedente capo di motivazione.
Appare pertanto doveroso stigmatizzare tale condotta di abuso del processo mediante la condanna di (omissis) al pagamento a favore di (omissis) di una somma equitativamente determinata in misura pari alle spese di lite liquidate in parte dispositiva, avuto riguardo alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione delle somme ex art. 96, co. III c.p.c.”

