Inammissibile l’azione di rivalsa esperita dall’Azienda nei confronti del sanitario nell’ambito del giudizio di merito.
In un caso di responsabilità medica il Tribunale di Ragusa ha dichiarato la inammissibilità dell’azione di rivalsa esperita dall’Azienda Sanitaria nei confronti del professionista nei cui confronti l’attore non aveva esperito azione risarcitoria.
Il giudicante, condividendo l’eccezione formulata dai professionisti dello studio Helega, ha confermato che «in virtù dell’articolo 9 della L. 24/2017 l’amministrazione sanitaria può rivalersi nei confronti del sanitario unicamente nel caso di dolo e colpa grave, ma sempre a condizione che sia stato parte della procedura giudiziaria o stragiudiziale di risarcimento o, in caso contrario solo dopo l’effettuazione del pagamento e nell’arco temporale di un anno dalla liquidazione delle relative somme». Ha proseguito, poi, il Tribunale statuendo che «dal combinato disposto degli articoli 9 e 13 della L. 24/2017 appare con evidenza l’impossibilità per l’ASP di agire in via di rivalsa verso i sanitari nello stesso giudizio civile instaurato dagli attori nei confronti della sola struttura e non anche dei medici ritenuti responsabili» […] Laddove l’attore non abbia chiamato l’esercente la professione sanitaria, ma abbia rivolto la domanda solamente contro la struttura sanitaria, senza formulare alcuna domanda autonoma nei confronti del professionista sanitario, non sarà necessaria la sua chiamata in causa sul presupposto della solidarietà dell’obbligazione. La struttura sanitaria potrà rivalersi solo in un secondo momento sul professionista sanitario attraverso le azioni di rivalsa».
Il Tribunale quindi, ha censurato la condotta dell’Azienda Sanitaria che, in assenza di domanda da parte del privato (che abbia agito solo nei di lei confronti), coinvolga e chiami in causa il professionista nello stesso giudizio di merito piuttosto che agire nei suoi confronti solo dopo aver liquidato il danno eventualmente accertato e solo se sia stata accertata una responsabilità per dolo o colpa grave del professionista.
Una pronuncia che rappresenta un’ importante precedente a tutela dei sanitari che operano nelle aziende pubbliche o private.

