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BREVI CENNI SULL’ACCETTAZIONE DELL’EREDITÀ CON BENEFICIO DI INVENTARIO ALLA LUCE DELLE SS.UU. 6 DICEMBRE 2024

Il codice civile, all’articolo 470, prevede espressamente che l’eredità può essere accettata puramente e semplicemente oppure con beneficio di inventario.

Sotto il profilo effettuale, la prima forma di accettazione provoca la confusione dei patrimoni del defunto con quello dell’erede, che quindi succedendo nell’attivo e nel passivo risponderebbe dei debiti ereditari anche se quest’ultimi superino l’attivo ereditario (ultra vires hereditatis); la seconda forma di accettazione, invece, non produce la confusione dei patrimoni, pertanto l’erede pagherà eventualmente i debiti ereditari solo nei limiti del valore dei beni a lui pervenuti (intra vires hereditatis).

Per alcuni soggetti, quali i minori di età, quella beneficiata è l’unica forma di accettazione dell’eredità prevista dalla legge.

Doverosa la differenza tra il chiamato che si trova nel possesso dei beni ereditari e quello non in possesso degli stessi. Il primo ha l’onere di effettuare l’inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal giorno dell’apertura della successione, in caso contrario sarà considerato erede puro e semplice. Il secondo, invece, può accettare con beneficio di inventario sino a quando il diritto di accettazione non sia prescritto.

Recentemente i professionisti dello Studio Helega sono stati incaricati di rispondere ad un duplice quesito: il primo concernente la tipologia di beni ereditari da inserire nell’inventario, e nello specifico se tra essi rientrassero anche i gioielli e gli orologi o se quest’ultimo dovesse essere invece formato esclusivamente dai cosiddetti beni immobili; il secondo concerneva l’acquisto della qualità di erede in capo al minore nell’ipotesi in cui la dichiarazione di accettazione effettuata dal legale rappresentante dello stesso non fosse seguita dalla redazione dell’inventario.

Il primo quesito ha risposta sicuramente affermativa: i gioielli e gli orologi, specialmente se di una certa importanza, possono essere ben identificati dai numeri di serie sugli stessi incisi o presenti nella documentazione che solitamente hanno al seguito, e pertanto essere inseriti nell’inventario.

Per ciò che concerne il secondo quesito gli Ermellini, nella recentissima sentenza a Sezioni Unite n. 31310 del 6 dicembre 2024, hanno affermato che la dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario effettuata dal legale rappresentante del soggetto minore d’età causa, sotto il profilo effettuale, l’acquisto della qualità di erede in capo al minore, e questo anche nell’ipotesi in cui tale dichiarazione non sia seguita dalla redazione dell’inventario.

La conseguenza giuridica di tale assunto sta nel rendere priva di effetti la eventuale rinuncia all’eredità effettuata dal minore una volta divenuto maggiorenne.