Piano di razionalizzazione degli immobili provinciali ad uso scolastico: la prerogativa è dell’ente locale senza alcun obbligo di motivazione rafforzata.
Con proprio pronunciamento del 2026, il TAR Sicilia ha rigettato il ricorso proposto da alcuni insegnanti di un istituto scolastico avverso il Piano di razionalizzazione degli Istituti scolastici adottato da un ente locale della Regione Siciliana.
Il Tribunale, accogliendo le tesi difensive dei professionisti dello studio Helega, ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso disponendo, tra l’altro, la estromissione dal giudizio di uno dei ricorrenti privo dei requisiti di legittimazione ad agire in giudizio.
Nel merito il TAR ha ribadito, con specifico riferimento al provvedimento impugnato che «trattasi, peraltro, di un provvedimento avente natura di atto generale a contenuto pianificatorio, il quale, in quanto tale, non richiede, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della L. 241/1990, il supporto di una specifica e puntuale motivazione mediante cui risultino confutate le ragioni del mancato accoglimento delle singole osservazioni presentate dalle istituzioni scolastiche coinvolte, risultando sufficiente che la loro reiezioni trovino giustificazione nell’esternazione dei criteri generali sulla base dei quali è stato adottato l’atto finale». Inoltre hanno evidenziato i giudici amministrativi che «il piano di riorganizzazione degli immobili scolastici determina un’assegnazione di nuovi edifici a scuole già esistenti, redistribuendo spazi e razionalizzando l’uso degli immobili. Esso, quindi, non produce alcun effetto giuridico sull’istituzione scolastica, sulla sua autonomia o sulla relativa offerta».

