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La diffamazione del datore di lavoro su facebook può integrare l’ipotesi di licenziamento legittimo.

Nel mondo digitale di oggi i social network sono diventati uno spazio fondamentale per l’espressione personale, ma anche un potenziale terreno di scontro per questioni professionali. Uno degli episodi più comuni di abuso delle piattaforme sociali riguarda la diffamazione, ossia la comunicazione e trasmissione di informazioni false o ingiuriose che danneggiano la reputazione di una persona o di un’azienda e tale comportamento può certamente condurre a gravi ripercussioni legali e professionali.

Facebook, come altre piattaforme social, è uno spazio pubblico che consente di condividere informazioni online, le quali possono diventare facilmente visibili e raggiungere un pubblico molto ampio. Un commento, un post o una recensione negativa su un datore di lavoro possono rivelarsi un’arma a doppio taglio, specialmente se contengono affermazioni false o che violano la privacy dell’azienda o dei suoi dipendenti. Nel caso del datore di lavoro, ad esempio, può trattarsi di affermazioni che riguardano il suo comportamento, le sue politiche aziendali o la sua gestione. Nel caso in cui tali asserzioni siano ingiustificate o esagerate al punto da danneggiare la sua reputazione, potrebbe configurarsi l’ipotesi di reato di diffamazione dato che tali dichiarazioni, divulgate a mezzo social network in modo pubblico e intenzionale, hanno l’obiettivo di screditare l’immagine del soggetto in questione.

In simili circostanze il dipendente potrebbe subire tutta una serie di conseguenze fino, addirittura, all’intimazione del licenziamento legittimo da parte del datore diffamato. Questo è quanto è accaduto ad una lavoratrice che subiva una contestazione disciplinare avente ad oggetto diversi fatti, tra cui l’invio, dall’account aziendale, di email e pubblicazione di post su Facebook dal contenuto diffamatorio nei confronti di alcuni superiori. All’esito del procedimento disciplinare la lavoratrice veniva licenziata per giusta causa in ragione dell’intollerabile gravità delle condotte tenute, aventi anche carattere di recidiva.

Il provvedimento veniva pertanto impugnato avanti il Tribunale di Siracusa dalla lavoratrice per insussistenza dei fatti contestati, ma la domanda della ricorrente veniva rigettata e medesima sorte subiva nella successiva fase a cognizione piena.

In particolare il Tribunale all’esito del giudizio respingeva il ricorso ritenendo il licenziamento intimato legittimo in ragione della grave violazione dell’obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c. mediante le pubblicazioni di determinati post denigratori su facebook, attribuendo efficacia probatoria ex art. 2712 c.c. alle immagini diffuse sui social network. Del medesimo avviso anche la Corte d’Appello di Catania che rigettava l’appello in quanto provata la grave violazione del vincolo fiduciario e la grave violazione degli obblighi di rispetto nei confronti del datore di lavoro.

La lavoratrice promuoveva quindi ricorso per Cassazione. All’esito, la Suprema Corte respingeva il ricorso, sostanzialmente aderendo integralmente alla pronuncia della Corte d’Appello ritenendo in particolare raggiunta la prova della gravità dei comportamenti tenuti dalla lavoratrice, tali da trascendere il diritto di critica nei confronti del datore di lavoro e rendendo quindi inapplicabile la relativa scriminante.

Pertanto la Suprema corte riteneva esclusa la natura ritorsiva del licenziamento, proprio in quanto pienamente accertato l’avvenuto travalicamento dei limiti del diritto di critica. Il travalicamento dei limiti di continenza propri dell’esercizio del diritto di critica, pertanto, è stato considerato dalla Suprema Corte non solo un insuperabile impedimento al valido utilizzo dello stesso come scriminante, ma di per sé sufficiente ad escludere la natura ritorsiva del recesso intimato dal datore di lavoro pronunciando così la seguente massima “È esclusa la natura ritorsiva del licenziamento della lavoratrice che ha travalicato i limiti del diritto di critica pubblicando su Facebook e con email inviate dall’account aziendale notizie diffamatorie nei confronti dei propri superiori”. (Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 2058/2025).