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Clausola di esclusione automatica dalla procedura di gara: illegittima quando non è prevista negli atti di avvio della procedura.


Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato la illegittimità della condotta di una Stazione appaltante per avere applicato la clausola di esclusione automatica dalla procedura di gara di cui all’articolo 54 del d.lgs. 36/2023 in assenza dei presupposti prescritti dalla norma.

La vicenda ha avuto ad oggetto un operatore al quale veniva comunicata la esclusione dalla procedura di gara per la fornitura di beni poiché l’offerta era stata ritenuta anomala.

Il privato, assistito dai professionisti dello studio Helega, ha proposto ricorso innanzi al TAR censurando l’operato della amministrazione che non avrebbe, nel caso di specie, potuto applicare la disposizione.

Il Tribunale Amministrativo regionale ha confermato la tesi del ricorrente dichiarava l’illegittimità della condotta della Stazione appaltante che, anzitutto, non avrebbe potuto escludere l’operatore in ragione del fatto che la gara avesse ad oggetto beni (e non servizi o lavori); censurava in ogni caso la condotta della amministrazione per non aver previsto l’applicabilità della clausola di esclusione automatica in seno alla documentazione di avvio della procedura di gara.

L’operatore è stato riammesso alla procedura risultandone in conclusione aggiudicatario.