Riforma 231: le principali novità proposte con il DDL approvato il 4 agosto 2026
Il 4 agosto 2026 il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge di revisione della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti prevista dal D.Lgs. 231/2001.
La proposta interviene su alcuni dei nodi più rilevanti dell’attuale sistema, con l’obiettivo di rendere più chiari i presupposti della responsabilità dell’ente e di valorizzare la concreta efficacia dei Modelli organizzativi.
Il DDL non è ancora legge e potrà essere modificato nel corso dell’iter parlamentare.
La colpa di organizzazione diventa il fulcro della responsabilità
La novità di maggiore rilievo riguarda il ruolo attribuito alla colpa di organizzazione.
Il progetto supera l’attuale distinzione, ai fini della prova della responsabilità, tra reati commessi da soggetti apicali e reati commessi da soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza altrui.
La responsabilità dell’ente viene maggiormente ancorata alla dimostrazione di una carenza organizzativa che abbia determinato o agevolato la commissione del reato.
Ne deriva un rafforzamento del principio secondo cui la responsabilità 231 non dovrebbe derivare automaticamente dalla commissione del reato-presupposto nell’interesse o a vantaggio dell’ente, ma richiedere l’accertamento di una concreta inefficienza del sistema organizzativo e preventivo.
Cosa significa per le imprese
Per le imprese diventa ancora più importante poter dimostrare che il proprio sistema di prevenzione è concretamente adeguato ai rischi aziendali, e non soltanto formalmente conforme alla normativa.
Il Modello 231 assume un ruolo ancora più centrale
La riforma rafforza la funzione del Modello di organizzazione, gestione e controllo.
Non sarà sufficiente aver adottato un Modello: la valutazione dovrà concentrarsi sulla sua idoneità e sulla sua effettiva attuazione, verificando se il sistema organizzativo fosse concretamente in grado di prevenire il rischio che si è realizzato.
Il Modello diventa quindi sempre più uno strumento di gestione effettiva del rischio-reato, integrato nella governance aziendale, e non un semplice adempimento documentale.
In questa prospettiva assumono particolare rilievo anche le linee guida e gli standard di riferimento utilizzabili per valutare l’adeguatezza dei Modelli.
Procedure semplificate per le PMI
Un’altra novità di particolare interesse riguarda le piccole e medie imprese.
Il DDL prevede l’introduzione di procedure semplificate per l’adozione e l’efficace attuazione dei Modelli 231 nelle PMI.
L’obiettivo è rendere gli adempimenti proporzionati alle dimensioni, alla struttura e alla complessità dell’impresa, evitando che modelli elaborati per organizzazioni di grandi dimensioni vengano applicati in modo standardizzato a realtà più piccole.
La semplificazione non dovrebbe tuttavia tradursi in una riduzione dei presidi: anche nelle PMI il Modello dovrà essere costruito sui rischi effettivamente presenti nell’organizzazione.
Reati colposi: maggiore chiarezza su interesse e vantaggio
Il DDL interviene inoltre sul tema particolarmente delicato dei reati colposi, con specifico rilievo per gli illeciti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La proposta codifica i principali approdi giurisprudenziali in materia di reati colposi introducendo criteri più puntuali per individuare l’interesse o il vantaggio dell’ente, attribuendo rilievo, in particolare, alle ipotesi in cui dalla violazione delle disposizioni applicabili all’attività derivi un apprezzabile risparmio di spesa o un incremento della produzione.
L’intervento mira a rendere più prevedibile l’applicazione della disciplina 231 nei procedimenti relativi ai reati colposi, nei quali la nozione di interesse o vantaggio ha rappresentato uno dei principali terreni di confronto interpretativo.
Cosa cambia, in concreto, per le imprese?
Pur trattandosi ancora di un disegno di legge, la direzione della riforma appare chiara: la qualità dell’organizzazione e l’effettiva capacità preventiva del Modello 231 assumono un peso crescente.
Per le imprese diventa quindi sempre più importante verificare che il sistema di compliance sia effettivamente integrato nell’organizzazione aziendale, aggiornato rispetto ai rischi e concretamente applicato.

