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Responsabilità del notaio e vincoli immobiliari: una recente pronuncia del Tribunale di Caltagirone esclude la responsabilità del notaio rogante se il vincolo era conosciuto o conoscibile dai venditori.

Con la sentenza del 6 luglio 2026, il Tribunale di Caltagirone ha definito una complessa controversia in materia di compravendita immobiliare, affrontando il tema della responsabilità professionale del notaio in relazione a un vincolo pertinenziale che aveva determinato, in un precedente giudizio, la declaratoria di nullità dell’atto di vendita.

Nell’ambito del procedimento, i venditori avevano chiamato in garanzia il notaio rogante, sostenendo che il danno subito fosse riconducibile all’attività professionale svolta in sede di stipula dell’atto pubblico.

Il Tribunale ha tuttavia escluso ogni profilo di responsabilità del notaio, condividendo le principali argomentazioni sviluppate dai professionisti dello Studio nella difesa in giudizio.

In particolare, la sentenza ha ribadito un principio di grande rilievo per la prassi notarile: la responsabilità del notaio non può essere configurata in via automatica, ma richiede l’accertamento della violazione di specifici obblighi di diligenza e dell’esistenza di un concreto nesso causale tra la condotta del professionista e il danno lamentato.

Particolarmente significativa è la motivazione nella parte in cui il Giudice richiama il principio affermato dalla Corte di Cassazione, già posto al centro delle difese dello Studio: «non sussiste la responsabilità professionale del notaio che abbia omesso di indicare la presenza di vincoli limitativi della proprietà […] quando sia provato che il contraente interessato a tale informazione conosceva certamente dell’esistenza di quei vincoli». La sentenza osserva quindi che, nel caso concreto, «dalla sentenza n. […] emerge la certa conoscenza del vincolo da parte dei cedenti», concludendo che «per quanto sopra, non sussiste responsabilità del Notaio rogante nei confronti dei chiamanti».

La motivazione ripercorre, inoltre, gli stessi elementi valorizzati dalla difesa, evidenziando come il vincolo fosse nella piena disponibilità conoscitiva dei venditori, titolari della concessione edilizia e dell’atto d’obbligo che lo aveva costituito. Viene così esclusa qualsiasi violazione dei doveri informativi del notaio e, conseguentemente, qualsiasi nesso causale tra la sua attività professionale e il danno lamentato.

La motivazione richiama espressamente il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui non sussiste responsabilità professionale del notaio per l’omessa indicazione di vincoli limitativi della proprietà quando il contraente interessato fosse già consapevole della loro esistenza. Si tratta di un principio che la difesa elaborata dai professionisti dello Studio aveva posto al centro delle proprie argomentazioni e che il Tribunale ha ritenuto pienamente applicabile al caso concreto.