Studio Helega Via N. Bixio 97, Vittoria (RG)

Vizi della cosa venduta: inammissibile la prova testimoniale per accertare la tempestiva denuncia ex art. 1495 c.c.

In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per forniture non pagate, il debitore eccepiva i vizi della cosa venduta contestando il diritto di credito. Al fine di provare il vizio e la tempestiva denuncia ex art. 1495 c.c. chiedeva ammettersi prova per testi.

Si costituiva in giudizio la società opposta assistita dai professionisti dello Studio Helega ed eccepiva l’inammissibilità della chiesta prova per testi poiché in palese violazione dell’art. 2725 c.c. in quanto l’accertamento della denuncia dei vizi, in forza delle previsioni contrattuali, andava fornita documentalmente. L’art. 2725 c.c. prevede, infatti, che “quando, secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell’articolo precedente. […]”, cioè nell’ipotesi di perdita incolpevole del documento. Nel caso in esame, la prova della tempestiva denuncia dei vizi andava documentata risultando, pertanto, inammissibile la prova testimoniale. 

Si rilevava, altresì, la mancanza di data certa della denuncia dei vizi né vi era prova del giorno in cui veniva rinvenuto il difetto della cosa venduta tanto da non consentire di determinare con certezza il rispetto del termine decadenziale di otto giorni previsto dall’art. 1495 c.c. La citata disposizione prevede, infatti, che “[…] il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denuncia i vizi entro otto giorni dalla scoperta,[…]”.

Stante la mancata prova della tempestiva denuncia dei vizi, già in sede di prima udienza, il giudice etneo concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e, in accoglimento delle eccezioni formulate, dichiarava inammissibili le richieste istruttorie di parte opponente.

All’esito del procedimento il giudice catanese accoglieva le tesi dei professionisti dello Studio Helega e confermava il decreto ingiuntivo rigettando l’opposizione.