Studio Helega Via N. Bixio 97, Vittoria (RG)

La falsa fatturazione oggettiva non incide ai fini del superamento della soglia di punibilità per il reato di omessa dichiarazione.

Il Tribunale di Ragusa, in accoglimento della tesi difensiva dei professionisti dello Studio HELEGA, ha assolto dal reato di omessa dichiarazione di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74/2000 ai fini IRPEF un imprenditore poiché, in pendenza di altro procedimento per il delitto di falsa fatturazione ex art. 8 D.lgs. n. 74/2000 per i medesimi periodi d’imposta, ha ritenuto che “[…] la possibile inesistenza di una parte rilevante delle operazioni (desumibile da circostanziati elementi forniti dal teste omissis) abbia certamente incidenza sul (dubbio) superamento della soglia di punibilità più favorevole – ex art. 2 c.4 c.p. – di 50.000,00 euro (come previsto dall’art. 5 d.lgs. 158/2015, che ha innalzato la previgente soglia di euro 30.000,00) in merito alle imposte dirette, dovendo essere computata l’imposta evasa sulla base della contrapposizione tra ricavi e costi d’esercizio fiscalmente detraibili, in una prospettiva di prevalenza del dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l’ordinamento tributario (Cass., sez. III, sent. n. 21213/2008). […]”.


Il Giudice Ibleo ha dunque inteso valorizzare il dato reale del mancato raggiungimento della prova in ordine al superamento della soglia di punibilità proprio in ragione della concomitante contestazione per l’emissione di fatture oggettivamente inesistenti che, stante la supposta inesistenza, non possono essere quantificate ai fini dell’imposta evasa, non potendosi utilizzare, nel processo penal-tributario, le presunzioni tipiche del procedimento tributario.