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Accolto il ricorso di un Comune nei confronti degli atti adottati dalla Società di regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti (SRR).

Con una recente pronuncia il Tribunale Amministrativo di Catania si è pronunciato sul ricorso proposto da un Comune Siciliano avverso gli atti adottati dall’assemblea della Società di regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti.

Il Tribunale preliminarmente ha rigettato le eccezioni proposte dalla società di regolamentazione ribadendo che “la forma societaria non esclude in radice la possibilità di adottare atti che […] siano espressione di potestà amministrativa in quanto diretti al perseguimento di finalità pubbliche” (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 2021, n. 3690), come nel caso in esame”; ha evidenziato, inoltre – a rigetto del presunto difetto di legittimazione a ricorrere – che il Comune ricorrente agisce come ente esponenziale della collettività di riferimento, e non come mero socio, e articola le proprie censure avverso un atto di organizzazione, in funzione della gestione, del servizio in questione”.

Nel merito, accogliendo le tesi difensive dei professionisti dello studio Helega, il Tribunale Amministrativo Regionale di Catania ha accolto tutti i motivi di ricorso annullando i provvedimenti impugnati per come adottati dalla Società di regolamentazione del servizio di rifiuti.