Mantenimento del figlio maggiorenne: con l’Ordinanza n. 27818 del 28 ottobre 2024 il punto della Suprema Corte.
Il nostro ordinamento stabilisce il principio secondo cui i genitori sono tenuti al mantenimento dei figli maggiorenni fino al raggiungimento dell’indipendenza economica. Quest’ultima viene individuata come quella condizione che permette ai figli, oramai maggiorenni, di provvedere in modo autonomo alle proprie necessità.
Il dovere di mantenimento dei figli maggiorenni trova la sua disciplina all’interno della Costituzione all’art. 30 e nel Codice Civile all’art. 147. Difatti, sulla base di tali articoli, viene sancito il principio giuridico secondo cui grava su entrambi i genitori l’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli, senza che tale dovere venga meno automaticamente al raggiungimento della maggiore età degli stessi. Ma se da un lato per il mantenimento dei figli maggiorenni non è previsto un limite d’età, dall’altro lato recenti pronunce giurisprudenziali hanno individuato specifiche restrizioni in capo a tale diritto nei termini che seguono.
Se la non indipendenza economica dei figli maggiorenni è causata da colpevole inerzia o rifiuto ingiustificato alle diverse occasioni lavorative, il figlio potrà vedersi revocato l’assegno di mantenimento poiché, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di un’attività lavorativa adeguata, corrispondente alla professionalità acquisita, dimostra sicuramente un atteggiamento speculativo relativamente alla percezione di tale assegno che, dunque, è certamente destinato a cessare (Cass. Ord. 18785/2021).
Tale dovere di mantenimento dei figli maggiorenni da parte dei genitori viene, altresì, a cessare anche quando il figlio mantiene uno stile di vita sregolato oppure non si impegna a cercare un impiego stabile o anche nell’ipotesi in cui frequenta l’università ma senza impegno e di conseguenza senza profitto.
Sul punto la Cassazione ha ribadito che “spetta al figlio che abbia concluso il proprio percorso formativo dimostrare, con onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato per rendersi autonomo economicamente” (Cass. 38366/2021).
Una recentissima pronuncia della Cassazione Civile che ha chiarito meglio gli aspetti di tale tematica specificando che l’obbligo di mantenimento non è volto a soddisfare l’esigenza di una vita dignitosa a cui un giovane adulto deve ambire, poiché a ciò sono diretti altri strumenti di sostegno. Pertanto ove il figlio dei genitori separati abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito un’occupazione lavorativa stabile e adeguata alle sue competenze o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l’esigenza ad una vita dignitosa esclusivamente mediante l’attuazione dell’obbligo di mantenimento del genitore, bensì dovrà rivolgersi ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 28 ottobre 2024, n. 27818).

