Assegno di mantenimento: nessuno spazio alle presunzioni.
In un caso di separazione giudiziale il Tribunale di Ragusa, in sede di prima udienza innanzi al giudice istruttore prevista dal nuovo rito ex artt. 473-bis e ss c.p.c., emetteva un provvedimento ex art. 473-bis.22 c.p.c con il quale prevedeva un cospicuo assegno di mantenimento a carico del marito “[…] in considerazione della durata del matrimonio, delle dedotte agiate condizioni economiche della famiglia, del fatto che – omississ -, imprenditore e non mero dipendente, con ogni conseguenza in ordine alla percezione di ulteriori redditi […]”
Detti ulteriori redditi, tuttavia, non risultando in alcun modo provati, sono stati supposti dal Giudice di prime cure sulla presunzione che il marito “[…] imprenditore e non mero dipendente, […]” percepisse ulteriori redditi oltre a quelli dichiarati.
Avverso detto provvedimento, il marito gravato dall’assegno di mantenimento, proponeva reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c. innanzi alla Corte di Appello di Catania assistito dai professionisti dello Studio Helega.
Si lamentava l’illogicità del provvedimento poiché si fondava su mere presunzioni e non su dati oggettivi e riscontrabili tale da determinare una sostanziale inversione dell’onere della prova in forza della quale, il fatto stesso di svolgere un’attività imprenditoriale, conduce alla presunzione di percepire ulteriori redditi oltre quelli dichiarati e documentati
La Corte etnea, con provvedimento del luglio 2024, in accoglimento delle argomentazioni dei professionisti dello Studio Helega, revocava e modificava il provvedimento reclamato con le seguenti motivazioni: “[…] coglie nel segno la censura al provvedimento reclamato da parte dello – omissis – laddove lo stesso lamenta che il primo giudice ha disposto l’importo di euro **/mese a suo carico “in considerazione (…) del fatto che – omissis -, imprenditore e non mero dipendente, con ogni conseguenza in ordine alla percezione di ulteriori redditi […]”. E, invero, non vi sono evidenze probatorie dalle quali poter evincere una discrasia tra quanto dichiarato dal reclamante e quanto da questi effettivamente percepito a titolo di retribuzione, […]”.
In altri termini, la Corte di Appello ha inteso valorizzare il dato oggettivo emergente dalle dichiarazioni ritualmente depositate non potendosi attribuire alla parte gravata dall’assegno di mantenimento la probatio diabolica di non percepire ulteriori redditi oltre a quelli dichiarati.

