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Indennità di accompagnamento e indebita richiesta di restituzione: il Tribunale di Enna tutela l’affidamento della beneficiaria

Con sentenza n. 1500/2026, il Tribunale di Enna ha accolto il ricorso patrocinato dai professionisti dello Studio Helega, dichiarando irripetibili somme che l’INPS aveva richiesto alla propria assistita a titolo di indebita percezione dell’indennità di accompagnamento.

La vicenda traeva origine da una visita di revisione sanitaria del giugno 2021, all’esito della quale l’Istituto aveva ritenuto insussistente il requisito sanitario specifico per la prestazione. Nonostante ciò, l’indennità era stata regolarmente corrisposta per un ulteriore periodo, sino all’aprile 2023. Solo successivamente l’INPS aveva notificato alla beneficiaria la richiesta di restituzione dei ratei.

La difesa dello Studio Helega ha posto al centro del ricorso due profili: da un lato, l’inidoneità dell’atto restitutorio a rendere comprensibili le ragioni concrete della pretesa; dall’altro, la tutela dell’affidamento incolpevole maturato dalla beneficiaria, che aveva continuato a percepire la prestazione senza porre in essere alcuna condotta omissiva o fraudolenta e confidando nella correttezza dell’erogazione effettuata dall’ente previdenziale.

Il Tribunale ha condiviso l’impostazione difensiva, distinguendo l’indebito assistenziale – art. 52 L. 89/1988 – dalla regola generale della ripetizione prevista dall’art. 2033 c.c. In questa materia, secondo il consolidato orientamento richiamato in sentenza, la ripetizione può essere esclusa quando l’erogazione non sia imputabile al beneficiario e le circostanze del caso concreto siano idonee a generare un affidamento meritevole di tutela. In particolare, la sentenza chiarisce che «[…] ai fini dell’applicazione del principio di irripetibilità dell’indebito assistenziale, non è sufficiente che l’erogazione indebita sia imputabile esclusivamente all’ente erogatore, occorrendo altresì che si sia consolidata in capo al percettore una situazione di affidamento incolpevole meritevole di tutela. […]». Tale principio trova fondamento anche nella funzione essenziale delle prestazioni assistenziali, destinate a soddisfare bisogni primari di vita, come riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

La giurisprudenza più recente conferma che, nel valutare la ripetibilità dell’indebito, assumono rilievo concreto la comunicazione dell’esito della revisione, la tempestività dell’intervento dell’ente e la condotta tenuta dal beneficiario. In particolare, la Corte di Cassazione ha sottolineato l’importanza dell’effettiva conoscenza, da parte del percettore, del venir meno del requisito e della conseguente possibilità di riconoscere un affidamento tutelabile (Cass. Civ., Sez. Lav., ord. n. 4708/2026)

Nel caso esaminato dal Tribunale di Enna, la protratta erogazione della prestazione, l’assenza di una prova idonea della comunicazione della revoca e la mancanza di qualsiasi condotta addebitabile alla beneficiaria hanno condotto all’accertamento dell’irripetibilità dell’indebito con conseguente accoglimento delle ragioni prospettate in ricorso e condanna alle spese di lite per l’ente previdenziale.

La pronuncia valorizza il ruolo dell’assistenza legale nella verifica puntuale degli atti dell’ente, della loro effettiva comunicazione e della condotta delle parti, aspetti spesso determinanti nei giudizi aventi ad oggetto il recupero di prestazioni assistenziali. Per lo Studio Helega, la decisione rappresenta un ulteriore riconoscimento dell’importanza di una difesa attenta alla ricostruzione documentale del caso e alla concreta tutela dell’affidamento del cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione.