Accesso documentale difensivo e tutela dei segreti tecnici e commerciali.
Nelle controversie relative all’accesso agli atti di una procedura per la concessione in uso di un bene demaniale, non trovano applicazione il rito appalti e lo speciale rito accelerato previsto per l’accesso nell’ambito delle procedure disciplinate dal Codice dei contratti pubblici, quando la concessione non abbia a oggetto l’affidamento di lavori, servizi o forniture. L’accesso richiesto da un concorrente escluso non può essere negato per il solo fatto dell’esclusione, se questa è ancora sub iudice e la documentazione è richiesta per esercitare il diritto di difesa nel relativo giudizio; la preclusione opera soltanto in presenza di un’esclusione definitiva. L’opposizione fondata sulla tutela dei segreti tecnici e commerciali deve inoltre essere specifica e concreta, con l’individuazione delle informazioni riservate, del pregiudizio competitivo derivante dall’ostensione e delle parti da oscurare, non essendo sufficiente un richiamo generico alla qualità di concorrente della richiedente o alla possibile utilizzazione futura delle informazioni. A ribadirlo il T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 05/10/2026, n. 5524.

